Il 31 dicembre, il Ministero delle Politiche agricole ha emanato una circolare che chiarisce e definisce le condizioni che un produttore deve rispettare, senza incorrere in sanzioni, nel riportare in etichetta e sugli strumenti informativi aziendali, il riferimento geografico del territorio (“Piemonte – Langa”) in cui l’azienda vitivinicola si trova.
La circolare ministeriale:
1 – ribadisce i principi che regolano l’uso dei nomi geografici in relazione al possibile “sfruttamento della notorietà” di una Dop o Igp;
2 – ma riconosce il diritto dei produttori a fornire ai consumatori informazioni sulla collocazione geografica della loro azienda o dei loro vigneti, anche quando i nomi geografici più ampi costituiscano altre denominazioni di origine come il caso della Doc Piemonte – Langa.
La circolare fissa due possibilità operative:
1 – L’inserimento nel disciplinare del vino Dop o Ipg nella lista positiva dei nomi geografici più ampi utilizzabili. Ottima opportunità, ma complicata, per via dei lunghi tempi e l’iter burocratico.
2 – L’uso dei riferimenti geografici solo come informazione al consumatore e quindi riportati (sia in etichetta che sugli strumenti di comunicazione) in forma tale da non accentuarne e amplificarne la portata promozionale.
In sostanza, la circolare, al punto 3, ribadisce che “all’interno di un messaggio comunicativo (descrizione su siti Internet o brochure illustrative del territorio, dell’azienda) è ammissibile fornire una mera collocazione geografica del vino Dop o Ipg, mentre l’enfasi sul nome geografico protetto attraverso nomi in rilevo, colori differenziati o effetti grafici chiaramente evocativi deve essere considerata sfruttamento della notorietà o illecito utilizzo di altra denominazione per prodotti che non ne abbiano diritto e, quindi, sanzionabili».
Così dal primo gennaio 2015 sulle etichette potrà nuovamente comparire il nome Piemonte. Una bella vittoria!