Con l’arrivo dell’autunno è iniziata la raccolta e la commercializzazione dei tartufi più pregiati e si è aperta la stagione delle fiere che promuovono il nostro rinomato prodotto. Per una corretta informazione dei raccoglitori e dei commercianti ed anche del cittadino, il Corpo Forestale dello Stato ricorda alcune regole essenziali della “filiera” del tartufo, previste dalla normativa nazionale e regionale:
– è necessario essere munito di apposito tesserino rilasciato dall’ufficio Provinciale competente a seguito di esame di idoneità, atto a verificare la conoscenza delle specie e varietà di tartufo ed anche delle regole previste dalla legge per la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi;
– è necessario aver versato la tassa di concessione regionale annuale;
– è vietato effettuare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle tartufaie controllate o coltivate segnalate da tabelle che portano la scritta “Raccolta di tartufi riservata”, salvo gli aventi titolo”.
– per la ricerca è necessario avvalersi di un cane a ciò addestrato;
– è vietato effettuare la ricerca con più di due cani contemporaneamente; 6.per raccogliere i tartufi è necessario impiegare un attrezzo idoneo (ad es. un vanghetto) con lama di larghezza non superiore agli 8 centimetri e limitare lo scavo al punto indicato dal cane;
– subito dopo la raccolta è necessario riempire con la terra asportata ogni buca aperta con lo scavo;
– è vietato raccogliere tartufi non segnalati dal cane e quelli immaturi o avariati;
– è vietato raccogliere tartufi fuori dei periodi consentiti dal calendario di raccolta regionale (per rispettare questo divieto si deve fare attenzione ai periodi definiti per le diverse specie di tartufo nonché al periodo di divieto assoluto valido per tutte le specie); 10.è vietato raccogliere più di 2 chilogrammi di tartufi nello stesso giorno.
Le regole per la commercializzazione dei tartufi:
– è necessario conoscere le caratteristiche botaniche ed organolettiche dei tipi (specie/varietà) di tartufo che la legge prevede possano essere destinati al consumo da freschi perché il commercio di tutti gli altri tipi è vietato; – è vietato il commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta;
– è necessario porre in vendita al consumatore solo tartufi ben maturi, sani e liberi da corpi estranei e impurità; – nel porre in vendita al consumatore i tartufi è necessario tenerli distinti per specie e varietà e tenere separati quelli interi dai “pezzi” e dal “tritume”;
– quando si espongono al pubblico i tartufi freschi (interi, in pezzi o in tritume) per la vendita su di essi è necessario apporre un cartoncino su cui siano riportati: il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale data dalla legge, e la zona geografica di raccolta (ad es., “Raccolto nel Monferrato”, “Raccolto in Piemonte”). Un caso particolare è rappresentato dal Tuber magnatum Pico che può essere indicato come “tartufo bianco” oppure con uno dei seguenti nomi comuni: “tartufo bianco del Piemonte”, “tartufo bianco di Alba”, “tartufo bianco di Acqualagna”. Se si usa una di queste ultime tre denominazioni è necessario comunque dichiarare la zona di raccolta, sia essa uguale o diversa da quella indicata nel nome comune;
– nel porre in vendita al consumatore i tartufi è necessario utilizzare bilance munite di apposita etichetta di colore verde che attesti l’avvenuta verifica periodica da parte della Camera di Commercio o di laboratori dalla stessa riconosciuti e la relativa data di scadenza;
– se un commerciante acquista tartufi da un raccoglitore munito di regolare tesserino di idoneità (comunemente noto come trifolau) è necessario che emetta autofattura, sulla quale non è obbligatorio indicare le generalità del trifolau, è però necessario indicare: il nome della specie di tartufo acquistato; la data di raccolta; la zona di raccolta; la quantità acquistata espressa in peso; i relativi importi dell’IVA (21%) da versare all’erario;
– nel successivo passaggio commerciale è necessario emettere regolare fattura di vendita e riportare su di essa tutte le indicazioni di cui sopra oltre alla data di commercializzazione. Il rispetto di tali regole da un lato evita al cittadino di incorrere in sanzioni scomode ed onerose, dall’altro contribuisce ad assicurare la continuità di produzione delle specie di tartufo proprie del territorio piemontese, consentendone un prelievo compatibile con la loro biologia ed ecologia. Oltre a ciò, il rispetto delle regole sulla commercializzazione dei tartufi, garantendone la tracciabilità, si pone a difesa della sicurezza alimentare del consumatore e del suo diritto di scegliere con consapevolezza il prodotto da acquistare e di pagarne il giusto prezzo. Una condotta corretta in tutte le fasi della “filiera” opera, infine, a favore della reputazione delle fiere del tartufo sul nostro territorio.
Info: Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, sito in Via S. Allende 31 ad Asti (Tel. 0141-210907).